I social network rendono tutto più facile: anche commettere reati. Le ragioni di questo reale pericolo sono illustrate da Agostino Mario Mela, avvocato di Cagliari già professore a contratto di informatica giuridica nella facoltà di giurisprudenza dell’Università di Cagliari.
Probabilmente i reati più frequenti commessi con tale strumento sono l’ingiuria e la diffamazione.
Il primo è previsto dall’articolo 594 del codice penale:
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.
Poiché tra gli elementi costitutivi del reato vi è la presenza della persona offesa, la tipica situazione nella quale esso potrà essere perfezionato è quella in cui le offese avvengano in una chat cui partecipi la persona offesa. In tale ipotesi, ricorrerà il più delle volte l’aggravante prevista dal quarto comma. Non è infrequente che partecipanti ad una chat, magari ringalluzziti dall’illusoria protezione dell’anonimato, indirizzino sanguinose contumelie ad altri utenti. Magari non sanno che potrebbero essere querelati e finire davanti al giudice penale (di regola il giudice di pace, ma in certe ipotesi anche il tribunale in composizione monocratica). Peraltro, quando le offese sono reciproche (caso tutt’altro che infrequente), il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori (lo prevede l’articolo 599 comma 1 del codice penale).
Il re dei reati commessi con i social network è però quello di diffamazione, previsto dall’articolo 595 del codice penale:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
L’uso dello strumento del social network comporta necessariamente la ricorrenza della forma aggravata prevista dal terzo comma, e quindi la competenza del tribunale in composizione monocratica, anziché del giudice di pace. Vale per questo reato una causa di non punibilità comune al reato di ingiuria: «non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso» (articolo 599 comma 2 del codice penale. E’ l’unico caso previsto dal nostro codice penale in cui la provocazione costituisce causa di non punibilità, anziché una semplice attenuante come per tutti gli altri reati).
E’ stato giustamente osservato che la diffamazione attraverso internet è particolarmente dannosa, in conseguenza del fatto che il materiale offensivo, una volta diffuso sul web, ha la capacità di diffondersi in modo incontrollato, indipendentemente dalla volontà di chi ha iniziato la diffusione. Si pensi soltanto alla pratica del “tagging” in Facebook.
A proposito di Facebook, non bisogna trascurare il fatto che la diffamazione, oltre che un reato, è anche un illecito civile. Spesso le conseguenze civili di qualche parola spesa in libertà sono più pesanti delle sanzioni penali nelle quali si può incorrere, di regola irrogate in misura esigua. Una recente sentenza del tribunale civile di Monza (2 marzo 2010 n. 770) ha condannato un tale, per un singolo, sgradevole messaggio inviato su Facebook alla ex fidanzata, nel quale si alludeva ad un difetto fisico di lei, ad un risarcimento danni di quindicimila euro, oltre spese legali. In questa sentenza il giudice mostra incertezza sul qualificare l’illecito come ingiuria o diffamazione, ma dal punto di vista civile nulla cambia: sempre di reato si tratta, e comporta perciò l’obbligo di risarcire il danno morale cagionato alla persona offesa.
Facebook è assurto spesso agli onori della cronaca nera anche in relazione ad un reato di recente introduzione, che il codice penale chiama “atti persecutori” (articolo 612-bis), ma che è universalmente noto come stalking. Una recente sentenza della corte di cassazione (sesta sezione penale, 16 luglio 2010 n. 32404) ha ritenuto che l’aver inserito su Facebook il filmato di un rapporto sessuale tra l’indagato e l’ex fidanzata contribuisse ad integrare il reato.
Tornando alla diffamazione, uno dei problemi ricorrenti derivanti dall’uso di internet è costituito dalla competenza territoriale del giudice chiamato a giudicare su di essa. L’ultima sentenza della Cassazione a me nota (prima sezione penale, 15 marzo 2011 n. 16307) afferma che «In tema di competenza per territorio nei casi di diffamazione via Internet, attesa la difficoltà di utilizzare criteri oggettivi unici, individuati secondo le regole generali dettate dagli art. 8 e 9, comma 2, c.p.p., come quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore, di collocazione del server, il giudice compentente potrà essere individuato ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.p. che lo indica in quello della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato».
Per finire questa rapida rassegna di problemi legali connessi all’uso di internet, dirò ancora due parole sul caso del giorno. La giornalista Paola Ferrari, a quanto scrivono vari organi di informazione, avrebbe preannunciato l’intenzione di querelare Twitter, sentendosi diffamata da messaggi diffusi attraverso questo social network, col risultato di essere ampiamente sbertucciata attraverso lo stesso strumento.
Forse però le cose non sono così pacifiche come si potrebbe credere. Non dimentichiamoci che alcuni rappresentanti legali di Google sono stati rinviati a giudizio davanti al tribunale di Milano per rispondere di diffamazione e di illecito trattamento di dati personali in danno di una persona disabile e dell’associazione Vivi Down, in conseguenza della presenza sul loro sito di un filmato in cui la persona disabile subiva atti di “bullismo”. E’ vero che in primo grado sono stati assolti dalla prima accusa, e condannati (a sei mesi di reclusione) solo per la seconda (sentenza tribunale di Milano n. 1972 del 24 febbraio 2010), dalla quale peraltro potrebbero ancora essere assolti nel giudizio di appello. Il fatto che siano stati rinviati a giudizio, peraltro, è sufficiente per affermare che il problema esiste.
In un caso più recente, stavolta nell’ambito civile, ancora il tribunale di Milano ha emesso un provvedimento cautelare a carico della società Google (ordinanza del 25 gennaio 2011), nel quale ha affermato che «L’indebita associazione tra i lemmi truffa e truffatore con il nominativo di soggetto estraneo a tali condotte illecite costituisce contenuto diffamatorio rilevante anche sotto il profilo civilistico con conseguente responsabilità del motore di ricerca per omessa rimozione di tale illecito abbinamento automatico» (nel caso di specie si trattava del programma a supporto della ricerca online: Google Suggest/Autocomplete). Il reclamo contro tale provvedimento, che imponeva a Google di rimuovere l’indebita associazione, è stato respinto con ordinanza collegiale del medesimo tribunale del 31 marzo 2011.
E’ andata meglio a Google in un procedimento davanti al tribunale di Pinerolo, conclusosi con ordinanza del 2 maggio 2012, nel quale si afferma l’esatto contrario di quanto sostiene il tribunale di Milano. Qui il ricorrente quando inseriva il proprio nome e cognome nella barra di ricerca di Google si vedeva suggerire di includere nella ricerca i termini ‘arrestato’ e ‘indagato’. Secondo il tribunale di Pinerolo, tuttavia, «non può dirsi di per sé diffamatorio (ciò che oggettivamente avviene nel caso di specie e che GOOGLE ben sa quanto meno dal momento in cui ha ricevuto la diffida) che un certo numero di fruitori di Internet si interroghi sul fatto se il ricorrente sia o meno stato coinvolto in vicende penali e voglia verificare se nel Web vi siano informazioni al proposito».
Il che consente di ribadire che le grandi opportunità offerte da internet coinvolgono anche la categoria degli avvocati, i quali dovranno aspettarsi per il futuro qualche processo in meno per pascolo abusivo e qualche processo in più per diffamazione aggravata.







Internet, ed in particolare i social network, sono come una grande piazza. Ci hanno educato a non urlare parolacce in piazza, ci hanno insegnato che, se sparliamo in pubblico di qualcuno, saremo responsabili delle parole dette. Questa nuova ‘grande piazza’ deve per forza avere le stesse regole. Alcuni metodi comunicativi sono ‘nuovi’ come i tag sulle foto, ma non tanto poi (scrivere sui manifesti o sui muri non è diverso), bisogna allargare l’educazione ai nuovi media, in modo che tutti ne possano essere responsabili sin da bambini, e non nascondere le nuove tecnologie spaventati da quello che è (indiscutibilmente) il ‘mondo’ di oggi.
L’educazione e il rispetto in ogni dove, SEMPRE. La responsabilità ci deve fare da grillo parlante.
sarebbe giusto venisse applicata ANCHE ANZI SOPRATUTTO a quei giornalisti o blogger che diffamano e infangano senza nessun ritegno.. Ma loro noooo sono protetti dai potenti e possono fare il bello e cattivo tempo su giornali blog twitter facebook radio ecc…… esaltando o distruggendo o quasi persone che sono vere non di cartone!!!! ma smettiamola sarebbe giustissimo ma la legge DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTI e sopratutto considerando i danni che fa….. che spesso possono essere gravissimi, e ne abbiamo esempi nella storia che purtroppo non ci hanno insegnato niente dice un vecchio detto NE UCCIDE PIU’ LA LINGUA DELLA SPADA …. ed è vero!! ma siamo in italia…. !!!! PURTROPPO
[...] cercare di correre meno rischi vi rimango all’articolo “Con Twitter e Facebook saremo tutti delinquenti?” dove Agostino Mario Mela, avvocato di Cagliari ci illustra tutti i rischi derivati [...]